FIRENZE – Accade, qualche volta, che uno dei genitori, in sede di separazione, chieda che i figli siano collocati uno presso il padre e l’altro presso la madre, senza tener conto dell’esigenza primaria dei fratelli di crescere insieme e di coltivare il loro rapporto di fratellanza.
La separazione, come ben sappiamo, riguarda i genitori ma spesso gli adulti dimenticano che si separano i coniugi e non i figli, i quali hanno tutto il diritto di conservare il legame esistente con i propri fratelli e di non veder vacillare la loro serenità ed il loro equilibrio psicofisico, messo già a dura prova dalla separazione dei genitori.
Gli adulti, specie quando la separazione è conflittuale, dimenticano anche che, specie in quel momento, i loro figli trovano nei fratelli un punto di riferimento molto forte ed un supporto emotivo significativo.
È di questi giorni l’Ordinanza n. 12957/2018 con la quale la Corte di Cassazione (in un procedimento in cui le due sorelle erano state divise) ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, affinché partendo dall’ascolto della minore, siano esaminati i due nuclei familiari (quello della madre e quello del padre), valutata l’idoneità genitoriale ed individuata la residenza maggiormente corrispondente all’interesse della minore, tutelando l’esigenza primaria della conservazione del legame e della condivisione di vita tra le sorelle.
La Suprema Corte, con la suddetta Ordinanza, ha anche stabilito che l’audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore.
La Corte ci dice ancora che, qualora il giudice dovesse ritenere che il minore infradodicenne è incapace di discernimento e decidesse di non ascoltarlo, deve dare la motivazione di tale decisione e, quando l’ascolto è demandato al perito o altro esperto, deve, altresì, indicare il motivo per cui ritiene di non ascoltarlo direttamente, perché l’ascolto diretto garantisce al minore la possibilità di partecipare al processo che lo riguarda e stabilisce una relazione diretta con il giudice.
Pertanto, qualora tale partecipazione debba essere sacrificata, il motivo deve essere espressamente indicato, specie se l’età si avvicina ai dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo dell’ascolto.
Il principio di diritto, chiesto dal Procuratore Generale, era quello secondo il quale “la tutela del diritto fondamentale di sorellanza e fratellanza impone, che i fratelli e le sorelle debbano essere collocati presso il medesimo genitore, salvo che emerga la contrarietà in concreto di tale collocamento al loro interesse”.
La Corte, accogliendo tale principio, ha affermato, quindi, che si impone una rigorosa verifica delle valutazioni e delle aspirazioni espresse dal minore, nel corso dell’ascolto, in quanto le richieste dei figli minori possono essere disattese solo se risultano contrarie al loro interesse.
I genitori, quindi, dovranno far ammenda sulla richiesta di dividere i figli tenendo presente che sono loro quelli che si separano e non anche i loro figli.
Articolo a cura di Avv. Giuseppina Abbate
