Diffamazione sui Social e like

FIRENZE – Il Social Network è entrato, prepotentemente, nella vita di ciascuno di noi e rappresenta un modo per comunicare agli altri il nostro pensiero o per “condividere” determinate opinioni o idee, che si diffondono alla velocità della luce e raggiungono una tale moltitudine di persone che, probabilmente, non abbiamo nemmeno idea di quante esse siano.
Oggi accade ciò che fino a qualche anno fa era impensabile.
Oggi, si scrive sul social.
Tuttavia, questo meraviglioso mondo dell’etere, che ci mette a contatto con migliaia di persone, in qualunque posto del mondo si trovino, nasconde delle insidie perché, davanti ad un pc o ad uno smartphone, molti utenti non paiono consapevoli dei rischi derivanti dalla pubblicazione di un messaggio offensivo usando espressioni e toni che si guarderebbero bene dall’utilizzare fuori dalla rete internet.

Succede, infatti, spesso che l’utente della “rete” confonde per libera manifestazione del pensiero ciò che costituisce diffamazione senza rendersi conto, peraltro, che la diffusione del messaggio offensivo è così veloce che, spesso, non si fa nemmeno a tempo a cancellare ciò che si è scritto, perché l’utente destinatario dell’offesa ha già fatto lo screenshot.
Questo vuol dire che occorre mantenere delle cautele, pubblicando ciò che si ritiene opportuno senza offendere gli altri.
La diffusione di un messaggio diffamatorio, ad es. su Facebook, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ex art. 595 c.p., comma 3, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone con la conseguenza, peraltro, di dover risarcire il danno derivante dalla lesione dell’altrui reputazione.
Con Ordinanza del 05.03.2018, il Tribunale di Vicenza, II Sezione Civile, nella persona del Dott. Morsiani, decidendo su una richiesta di risarcimento del danno derivante da offese a mezzo Facebook, preliminarmente, ha individuato, quali criteri per valutare se un messaggio offende o meno la reputazione di una determinata persona, quelli della “riferibilità” e della “tollerabilità”.
Per “riferibilità” si intende che la persona deve essere evidente per chi legge il messaggio, mentre per la “tollerabilità” il Tribunale ha precisato che non basta che l’espressione sia volgare ma, per costituire offesa, deve superare il limite di tollerabilità che “il contemperamento tra diritto alla libera manifestazione del pensiero e diritto all’onore impone di considerare”.
Tale ordinanza cerca di tracciare una demarcazione tra ciò che è lecito pubblicare e ciò che, invece, costituisce diffamazione.

Quanto al “like”, in linea di principio, possiamo affermare che non costituisce diffamazione.
Questo è il pensiero espresso dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 3981/2015 (V Sezione Penale), affermava“che il fatto che l’imputato condividesse o meno i presunti insulti che altri avrebbero postato” è irrilevante nella misura in cui non ha offeso né ha dimostrato di voler amplificare il messaggio offensivo.
Tale orientamento è condiviso dal Tribunale di Vicenza che, con l’ordinanza citata, afferma che non è consentito rendersi autori dell’offesa e/o averla comunicata a terzi ma che non è illecito condividere l’altrui manifestazione di pensiero.
L’illiceità potrebbe solo consistere nell’aver dolosamente contribuito a diffondere, a un più ampio uditorio, la dichiarazione offensiva.
Tuttavia, precisa il Tribunale, che ciò non è una conseguenza immancabile dell’utilizzo del tasto “mi piace” in quanto la diffusione del messaggio dipende dall’impostazione della privacy di ciascun utente e non è nemmeno il risultato che persegue chi sceglie il “like”.
Quindi, si ritiene che la conseguenza della diffusione del messaggio offensivo, con il tasto “mi piace”, non sia voluta ma costituisce un esito secondario ed eventuale, a differenza del tasto “condividi” che, invece, si propone la diffusione del messaggio postato da altri.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, la giurisprudenza più recente, ritiene che, qualora un messaggio postato sui social sia “riferibile” ad una determinata persona (identificata o identificabile) e sia di portata “intollerabile”, l’autore risponde, oltre che del reato di diffamazione aggravata, anche del risarcimento del danno per l’offesa alla reputazione ed all’onore del destinatario del messaggio.
Ugualmente responsabile è ritenuto chi condivide il messaggio sulla propria pagina, mentre rimane giuridicamente irrilevante il comportamento di chi, con il suo “like”, ha espresso un mero apprezzamento del pensiero altrui.
Tuttavia, poiché trattasi di materia in continua evoluzione, è consigliabile mantenere una certa prudenza anche nell’apporre un semplice like, che spesso per l’utente comune è attività esercitata con “leggerezza” anche solo per sorridere, senza alcun intento diffamatorio ed a volte senza aver nemmeno letto il messaggio per intero.

Articolo redatto con la collaborazione dell’Avv. Simone F. Chinè Milieri.

Avvocato Giuseppina Abbate

 

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